Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021,  a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: – “L’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come, tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.

 

Di seguito la sentenza

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/18298_06_2021_no-index.pdf

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Banche, cartelle di pagamento e crediti

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