La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020 stabilisce che in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, cod. consumo, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del cod. consumo.

All’uopo, giova ricordare che l’art. 130 d.lgs. 206/2005 non contempla il risarcimento del danno tra i rimedi esperibili dal consumatore, consistenti nella sostituzione o riparazione del bene, nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto. La mancata menzione di tale diritto non esclude in ogni caso che il consumatore possa farvi ricorso, anche in virtù del richiamo alle altre norme dell’ordinamento operato dall’art. 135.

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