La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8628 del 07 maggio 2020 –  Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.

La TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), è un tributo che viene applicato per le occupazioni di qualsivoglia tipologia dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi.

Con questa sentenza le Sezioni Unite, modificando le ultime interpretazioni giurisprudenziali, hanno quindi chiarito la ripartizione degli oneri fiscali in materia di occupazione di suolo pubblico, affermando che a pagare deve essere chi materialmente occupa il suolo pubblico a prescindere dal destinatario della concessione e che la concessione ad occupare il suolo pubblico non si può trasferire con negozio traslativo di autonomia privata.

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