La Suprema Corte, seconda sezione civile, con sentenza n. 12654 del 25 giugno 2020, afferma che in tema di contratto preliminare, la presenza delle menzioni catastali, ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, rappresentando, al pari di quanto previsto per le menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione dell’azione ex art. 2932 c.c., deve sussistere al momento della decisione – la relativa produzione potendo intervenire anche in corso di causa, non incorrendo nelle ordinarie preclusioni – ed è richiesta anche per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 29 cit.. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito della domanda di adempimento del contratto in forma specifica, dell’esistenza di tali menzioni costituisce, pertanto, un “error in iudicando”, i cui effetti si esauriscono, tuttavia, all’interno del processo e non integrano un vizio di contenuto-forma della sentenza, tale da determinarne la nullità ovvero la inidoneità ad essere trascritta.

Gli Ermellini, precisano che “tanto le dichiarazione relative alla conformità edilizia  ed urbanistica quanto quelle relative alla coerenza catastale devono essere contenute nei contratti di trasferimento immobiliare, vale a dire negli atti produttivi di effetti reali, e non già negli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, come i contratti preliminari.”

In relazione alle dichiarazioni di conformità edilizia e urbanistica e menzioni catastali, precisano poi che “secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall’art. 17 della l. 47 del 1985 (ora sostituito dall’art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall’art. 40 della stessa legge n. 47/1985”

Ed infine, continuano specificando che la dichiarazione “ deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche  in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”.

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/12654_07_2020_no-index.pdf

 

 

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