La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n.29362 del 22 ottobre 2020, ha affermato che l’intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l’attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla procura della Repubblica.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, “..nella specie, la registrazione della conversazioni tramite wifi sito in Canada abbia costituito una fase intermedia di una più ampia attività di captazione iniziata ed oggetto registrazione, nella sua fase finale e conclusiva, sul territorio italiano, infatti, al di là dei dettagli tecnici, ciò che rileva è che, in ultima analisi, l’ascolto delle conversazioni avvenga in Italia su apparecchi collegati ad un gestore italiano e la cui captazione ha avuto origine sul territorio italiano……In conclusione l’atto investigativo risulta, comunque, compiuto sul territorio italiano. ”
Pertanto, “non è ipotizzabile alcuna rogatoria per un’attività di fatto svolta in Italia e, quindi, ivi autorizzata e realizzata secondo le regole del codice di rito, deve ritenersi che quando il captatore informatico sia installato in Italia, e la captazione avvenga, di fatto, secondo le modalità sopra indicate e richiamate nel provvedimento impugnato in Italia attraverso le centrali di ricezione ivi collocate, la sola circostanza che le conversazioni siano state eseguite, in parte, all’estero e ivi “temporaneamente” registrate tramite wi-fi locale a causa dello spostamento del cellulare sul quale è stato inoculato il trojan non può implicare l’ inutilizzabilità della intercettazione per difetto di rogatoria. “
Sentenza integrale: