La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 11622 del 7 aprile 2020, ha affermato che la mancanza del nulla osta del pubblico ministero all’accertamento tecnico per il prelievo di reperti biologici e all’inserimento nella Banca dati nazionale del DNA del profilo da esso tipizzato non dà luogo ad inutilizzabilità, per violazione del disposto dell’art. 10 della legge 30 giugno 2009, n. 85, atteso che la norma non istituisce divieti probatori, ma attiene alle sole modalità formali di trasmissione del risultato dell’accertamento eseguito, la cui inosservanza non inficia la raccolta dei dati e le comparazioni da operare; né la mancanza del provvedimento del pubblico ministero, in mancanza di previsioni di legge in tal senso, si risolve in altra patologia invalidante l’accertamento eseguito.

A parere della Suprema Corte, “l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderla inutilizzabile (Sez. un., n. 5021 del 27 marzo 1996, Rv. 204644). Per distinguere la nullità dall’inutilizzabilità, poi, la giurisprudenza di legittimità rileva che la nullità riguarda l’inosservanza di formalità di assunzione della prova, mentre la seconda concerne la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per un procedimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale. L’art. 191 c.p.p. si riferisce, infatti, alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso e laddove ne sussistano i presupposti (Sez. 2, n. 9494 del 7 febbraio 2018, Rv. 272348) la sanzione della nullità.”

Continuano i Giudici di legittimità precisando che “la previsione – ai sensi dell’art. 10 della l. n. 85 del 2009 – del c.d. “nulla osta” del pubblico ministero attiene alle modalità di trasmissione dei profili tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali alla banca dati nazionale del DNA per la raccolta ed i confronti. Si tratta, dunque, di un adempimento meramente formale che attiene alla trasmissione di un risultato che risulta legittimamente acquisito al procedimento penale e la cui utilizzazione ai fini della comparazione con le risultanze della banca dati è avvenuta nel rispetto delle formalità prescritte dalla relativa normativa. Se si considera che le modalità di acquisizione della prova (dapprima tramite l’accertamento tecnico e poi con i confronti) risultano avvenute in assenza della violazione di divieti di legge, non conferente si rivela il richiamo alla sanzione di inutilizzabilità in ragione dell’omessa trasmissione del nulla osta.”

 

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Diritto penale

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